Regolamento›Titolo XV
Art. 650
In vigore dal 1 lug 1926
Le contabilità speciali esistenti presso le sezioni di tesoreria al 30 giugno 1925, alle quali si applichi il divieto di cui al secondo comma dell' del presente regolamento, rimarranno aperte, per quanto riguarda le operazioni relative ai fondi provenienti dal bilancio dello Stato, unicamente per la liquidazione delle gestioni riguardanti gli esercizi 1924-25 e precedenti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze
Dè Stefani.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827".
- Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-650