RegolamentoCapo I

Art. 652

In vigore dal 6 set 1997
1. I mandati di cui al precedente sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni: a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa; b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa; c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è imputata la spesa; d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue; e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo; g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonché la data dell'ordine; h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre; i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile; l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento; m) l'indirizzo del creditore; n) la zona d'intervento. 2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996".
  • Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
  • La L. 3 aprile 1997, n. 94, nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
  • Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel modificare l'art. 17 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-652

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Art. 652 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo