RegolamentoCapo V

Art. 403

In vigore dal 3 giu 1924
Agli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, ed ai documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni degli a 302 e 435.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-403

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Art. 403 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo