Art. 403
RegolamentoCapo V

Art. 403

397 / 664
In vigore dal 3 giu 1924
Agli ordini di pagamento delle delegazioni del tesoro, ed ai documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni degli a 302 e 435.
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