RegolamentoCapo V

Art. 401

In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i documenti prescritti, ne accertano la regolarità, provvedono al pagamento delle somme dovute in piena conformità all'estratto di conto corrente, si fanno dare ricevuta, osservando le disposizioni del successivo e poscia annotano sull'estratto stesso l'effettuato pagamento. Per le spese pagabili sulla produzione del certificato di iscrizione, gli agenti pagatori osservano, inoltre, le modalità prescritte col secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-401

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Art. 401 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo