Art. 4
In vigore dal 9 feb 1924
Per dar modo all'Istituto storico italiano di sopperire anche alle spese inerenti al funzionamento della Scuola storica nazionale sarà ad esso corrisposto un contributo annuo di L. 50,000.
Questa somma sarà prelevata dai fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione per assegni e spese ad istituti e corpi scientifici e letterari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3011#art-4