Art. 3
In vigore dal 9 feb 1924
Ferme rimanendo le disposizioni emanate con decreti precedenti per la composizione dell'Istituto storico italiano, il numero dei membri di esso sarà accresciuto di quattro, due dei quali saranno nominati dal Ministro per l'istruzione pubblica, e due su proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3011#art-3