Art. 2

In vigore dal 9 feb 1924
Presso la Scuola storica nazionale potranno essere comandati, per il raggiungimento dei fini ad essa assegnati insegnanti di istituti medi di istruzione del Regno per un periodo non superiore ai tre anni per ognuno di essi, e nel numero di non più di tre contemporaneamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3011#art-2

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Art. 2 Istituzione in Roma di una Scuola storica nazionale presso l'Istituto storico italiano. — Testo vigente | Portale Normativo