Art. 52

Abrogato
In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo