Art. 52
AbrogatoIn vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367
Note all'articolo
- Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-52