Art. 57
In vigore dal 22 giu 2022
Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento.... Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori.
L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925".
- Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto".
- Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597".
- Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
- Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
- Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-57