Art. 48
In vigore dal 22 giu 2022
Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.
L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera h)) l'abrogazione del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-48