Titolo I
Art. 4
In vigore dal 23 nov 1923
Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.
Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-4