Titolo I

Art. 1

In vigore dal 23 nov 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-1

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Art. 1 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo