Titolo I

Art. 2

In vigore dal 23 nov 1923
A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-2

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