Titolo I
Art. 2
In vigore dal 23 nov 1923
A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.
Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440#art-2