Art. 3
In vigore dal 17 ott 1923
Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 76. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2076#art-3