Art. 3

In vigore dal 17 ott 1923
Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923. Atti del Governo, registro 217, foglio 76. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2076#art-3

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