Art. 2
In vigore dal 17 ott 1923
I prefetti di Parma e di Piacenza provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, a termini dell'art. 92 della legge comunale e provinciale.
Nella provincia di Piacenza si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2076#art-2