Art. 4

In vigore dal 21 dic 1923
Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l'Ufficio di leva, ai sensi del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO. Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923. Atti del Governo, registro 216, foglio 52. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1913#art-4

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