Art. 4
In vigore dal 21 dic 1923
Il presente decreto andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l'Ufficio di leva, ai sensi del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 52. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1913#art-4