Art. 2
In vigore dal 21 dic 1923
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti dell'art. 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l'amministrazione provinciale della Spezia e quelle di Genova e di Massa e Carrara, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altra occorra per la esecuzione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1913#art-2