Art. 2

In vigore dal 21 dic 1923
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti dell'art. 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra l'amministrazione provinciale della Spezia e quelle di Genova e di Massa e Carrara, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altra occorra per la esecuzione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1913#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione della provincia della Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo