Art. 3
In vigore dal 21 dic 1923
I prefetti di Genova e di Massa e Carrara provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive provincie per mandamenti, a termini dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale.
Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1913#art-3