Art. 3
In vigore dal 20 set 1923
Restano abrogate le disposizioni del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125, che siano contrarie al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - A. dè Stefani - Oviglio.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 15. - Gisci.
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