Art. 2

In vigore dal 20 set 1923
I militari della R. guardia di finanza, comandati ai servizi di cui al precedente articolo, quando scorgano persone in attitudine di contrabbando, dovranno intimare l'alt accompagnando, ove occorra, alla parola il gesto. Qualora le persone a cui la intimazione di alt sia diretta non vi ottemperino, la intimazione dovrà essere ripetuta una seconda e, occorrendo, una terza volta. Se malgrado le intimazioni le dette persone assumano contegno minaccioso o persistano negli atti diretti alla consumazione del contrabbando potrà farsi uso delle armi prima contro le bestie da tiro o da soma adoperate eventualmente per il trasporto e, successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;1876#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme per i militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale. — Testo vigente | Portale Normativo