Art. 1

In vigore dal 20 set 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù dei poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, concernente modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza; Visto il regolamento di servizio per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto n. 125, del 17 gennaio 1909; Udito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parità di attribuzioni e di prerogative. Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;1876#art-1

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