Art. 1
In vigore dal 20 set 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, concernente modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza;
Visto il regolamento di servizio per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto n. 125, del 17 gennaio 1909;
Udito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parità di attribuzioni e di prerogative.
Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-20;1876#art-1