Art. 3

In vigore dal 1 set 1923
Effettuata la variazione delle circoscrizioni mandamentali, ai sensi dell'articolo precedente, i prefetti di Piacenza, Genova e Pavia provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, a termini dell'art. 92 della legge comunale e provinciale. Nondimeno, fino alla integrale rinnovazione dei Consigli delle Provincie suddette, i consiglieri eletti dai mandamenti di Zavattarello, Ottone e Bobbio rimarranno aggregati al Consiglio provinciale di Piacenza. Nella provincia di Pavia si procederà alle elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923. Atti del Governo, registro 215, foglio 113. - Gisci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-08;1726#art-3

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