Art. 1

In vigore dal 1 set 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . La circoscrizione circondariale di Bobbio (provincia di Pavia) è soppressa. I Comuni che attualmente ne fanno parte sono distribuiti come segue: a) Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia, sono aggregati alla provincia di Genova, primo circondario; b) Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino, Caminata, sono aggregati alla provincia di Piacenza, primo circondario; c) Bagnaria, Cella di Bobbio, Fortunago, Menconico, Pregola, Sagliano di Crenna, Sant'Albano di Bobbio, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Valverde, Varzi, restano uniti alla provincia di Pavia e sono aggregati al circondario di Voghera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-08;1726#art-1

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