Art. 2
In vigore dal 1 set 1923
Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Piacenza, Genova e Pavia, relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività; sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-08;1726#art-2