Art. 4
In vigore dal 3 set 1922
Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori.
Con decreto del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.
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