Art. 7

In vigore dal 3 set 1922
A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati a norma delle vigenti leggi e cesserà da ogni funzione. Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO - BERTINI - DELLO SBARBA. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-13;1124#art-7

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