Art. 1

In vigore dal 3 set 1922
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito un Ente autonomo con sede in Napoli per l'esecuzione della bonifica del bacino inferiore del Volturno e Bagnoli, in Provincia di Napoli, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione dei piano di massima delle opere. Oltre alle opere di bonifica idraulica del comprensorio escluso il bacino di Licola e Varcaturo, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare. Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acque potabili nei limiti del proprio territorio, nonché quelle di miglioramento agrario, di irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-13;1124#art-1

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