Art. 4
In vigore dal 22 nov 1921
Le somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto saranno fissate, anno per anno, a cominciare dall'esercizio corrente, d'accordo fra il Ministero per l'industria e il commercio e quello del tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.
VITTORIO EMANUELE.
BONOMI - BELOTTI - DE NAVA - SOLERI - MICHELI.
Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1473#art-4