Art. 3
In vigore dal 22 nov 1921
Il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 733, è abrogato dal 1° gennaio 1921, per quanto riguarda le disposizioni degli , dal giorno della pubblicazione del presente decreto in relazione alle disposizioni dell' e dal 1° gennaio 1922 circa quanto dispone l'art. 5.
Le altre disposizioni del decreto Luogotenenziale suddetto cesseranno alla data nella quale andranno in vigore quelle corrispondenti del presente decreto che le sostituiranno.
Sono anche abrogate le disposizioni del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, in quanto siano sostituite da quelle dal presente decreto o ad esse contrarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1473#art-3