Art. 2

In vigore dal 22 feb 1924
Le disposizioni degli articoli 55, 139, 139-bis e 139-ter avranno vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922, quelle dell'art. 136 dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino al termine suddetto, quelle degli articoli 113, 114, 115 e 131 dal 1° gennaio 1922.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-10-09;1473#art-2

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