Art. 4

In vigore dal 19 mar 1921
Per gli adempimenti di cui al precedente °, l'importo del fabbisogno complessivo delle opere, semprechè le opere stesse siano da eseguirsi in più anni deve essere frazionato in rate annuali, in conformità di quanto risulti dagli atti istitutivi degli Enti portuali o da successive deliberazioni di essi, approvate dal Ministero dei lavori pubblici. Gli Enti, previa regolare deliberazione, potranno anche chiedere alla Cassa depositi e prestiti la concessione del mutuo per l'intero fabbisogno suddetto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici. Tenuto conto della rateazione di cui ai precedenti comma, il Ministero suddetto procederà, con decreto da registrarsi dalla Corte dei conti, alla liquidazione provvisoria di cui al primo comma del precedente , determinando l'annualità da corrispondersi dallo Stato, comprensiva della quota di ammortamento e interessi e corrispondente all'ammontare dei lavori e forniture da eseguire e relative spese generali in misura non superiore al 10%.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-4

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