Art. 2

In vigore dal 19 mar 1921
I mutui di cui al precedente potranno comprendere l'ammontare dei lavori e delle forniture, con l'aggiunta di una quota non superiore al l0% per spese generali. I mutui stessi saranno concessi previa regolare deliberazione degli Enti mutuatari e dopo la emanazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici, previsto, rispettivamente, dal successivo per la quota di spesa a carico dello Stato e dall' per le quote a carico delle Provincie o dei Comuni. La somministrazione dei mutui sarà fatta agli Enti mutuatari in base a regolari certificazioni del genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-2

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