Art. 7
In vigore dal 19 mar 1921
Resta ferma la facoltà della Cassa depositi e prestiti di concedere a Provincie e Comuni, in rappresentanza degli altri Enti obbligati a concorrere nelle spese portuali, mutui nelle forme prescritte dalle leggi vigenti, determinati in relazione all'intero fabbisogno anziché soltanto alle quote di contributo a carico delle provincie e dei Comuni mutuatari.
L'ammontare di tali mutui potrà essere determinato in relazione all'impatto dei lavori, delle forniture e delle spese generali calcolate nella misura di cui al 1° comma dell'°.
La Cassa mutuante rimarrà estranea alla regolazione dei rapporti di credito e debito fra gli Enti interessati e tra questi e lo Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Prano - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Fera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-30;212#art-7