RegolamentoCapo V

Art. 50

In vigore dal 11 mag 1921
La decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Agli agenti cui spetta un aumento maggiore di L. 1500 è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di tal somma. La differenza sarà concessa nei tre anni successivi al 1° dicembre 1919 in ragione di un terzo per ogni anno, indipendentemente dagli aumenti periodici di stipendio, fino al raggiungimento del massimo. Per ogni altro effetto il presente regolamento avrà vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-r-50

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