Art. 1

In vigore dal 11 mag 1921
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Sentito il Consiglio di Stato; Sostituito il Consiglio dei ministri; approvato l'annesso regolamento sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, pel personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (Canali Cavour e canali dell'antico demanio) Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Facta. Visto, Il guardasigilli: Fera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-rd-1

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