Art. 1
In vigore dal 11 mag 1921
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sostituito il Consiglio dei ministri;
approvato l'annesso regolamento sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, pel personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (Canali Cavour e canali dell'antico demanio)
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Fera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-01-20;454#art-rd-1