Art. 3

In vigore dal 10 feb 1920
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920. VITTORIO EMANUELE. NITTI - TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: MORTARA.
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Art. 3 Che modifica quello 1° agosto 1913, n.1002, relativamente alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della R. guardia di finanza ed alle promozioni nel corpo stesso. — Testo vigente | Portale Normativo