Art. 2

In vigore dal 10 feb 1920
Agli dello stesso R. decreto 1° agosto 1913, numero 1002, sono apportate le varianti appresso indicate: a) I comma 1° e 3° dell' sono sostituiti dai seguenti: (Comma 1°). Le promozioni ai gradi di brigadiere e di maresciallo ordinario si fanno sulla base di due quadri d'avanzamento, distinti per l'anzianità e per la scelta, e mediante una serie di tre turni dei quali i due primi spettanti all'anzianità ed il terzo alla scelta. (Comma 3°). Nessun sottufficiale o militare di truppa può, comunque, essere promosso al grado superiore se non sia riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio e non ne sia meritevole per le sue note caratteristiche, oltre che pel risultato degli esami quando questi siano prescritti. b) Nel primo comma dell'articolo 4, dopo le parole «gradi di sottufficiale» è aggiunto «e di appuntato»; nel 2° comma, alle parole «maresciallo ordinario» sono sostituite quelle di «maresciallo maggiore». c) All'articolo 5, dopo le parole «quelli pei sottufficiali» è aggiunto «e per gli appuntati».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-01;91#art-2

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