Art. 1
In vigore dal 11 apr 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 6 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dalla R. guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;
Visti la legge e il regolamento per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;
Visto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002, che fissa le norme per l'avanzamento degli ufficiali, dei sottuficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza;
Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2078, recante provvedimenti per la R. guardia di finanza;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Alle disposizioni dell' del R. decreto 1° agosto 1913, n. 1002, sono sostituite le seguenti:
. - La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali della R. guardia di finanza è composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo.
Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti è fatta con decreto del Ministro delle finanze.
. - Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di generale e di colonnello, la Commissione sarà composta del comandante generale e dei generali del Corpo. La Commissione anzidetta s'intenderà regolarmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario.
Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiale sono compilate dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorità superiori nel darvi corso esprimono il loro giudizio in merito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-01;91#art-1