RegolamentoCapo III

Art. 277

In vigore dal 26 gen 1915
La disposizione dell' della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro. La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-277

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo