Regolamento›Capo III
Art. 277
In vigore dal 26 gen 1915
La disposizione dell' della legge è applicabile anche nel caso che il notaro voglia sostituire un modo di cauzione ad un altro.
La nuova cauzione deve essere tuttavia dichiarata idonea nelle forme prescritte dalla vigente legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-277