RegolamentoCapo III

Art. 276

In vigore dal 26 gen 1915
Per effetto del disposto degli , n. 5, e 162 della legge cessa dal 1° luglio 1913 la speciale facoltà, attribuita dai preesistenti ordinamenti ai notari certificatori; i quali però conservano il titolo e possono chiedere lo svincolo della cauzione speciale da essi prestata. Lo svincolo è pronunziato a norma degli ordinamenti anzidetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-276

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