Regolamento›Capo III
Art. 271
In vigore dal 26 gen 1915
La pena dell'avvertimento è data al notaro dal presidente del Consiglio notarile personalmente o per mezzo di lettera raccomandata.
La pena della censura è applicata dal presidente del Consiglio notarile in una delle adunanze del Consiglio.
A tal uopo è dato al notaro, per lettera raccomandata, avviso di presentarsi avanti al Consiglio notarile nel giorno e nell'ora indicati nella lettera stessa, e, nel caso di non comparizione, l'avviso è a lui notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del mandamento nella cui giurisdizione risiede.
Il notaro deve presentarsi personalmente, e della censura a lui inflitta si redige verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-271