RegolamentoCapo III

Art. 267

In vigore dal 1 giu 2007
Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati, ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Le autorità pubbliche debbono, nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2006, N. 249.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli [...] 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-267

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