Testo unico›Titolo V›Capo I
Art. 115
Qualità ed obblighi di pubblici ufficiali. (Articoli 18 e 27, legge 22 aprile 1905, n. 137; e art. 1, lettera n), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 15 mar 1913
Qualità ed obblighi di pubblici ufficiali.
(, legge 22 aprile 1905, n. 137; e , lettera n), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Tutti gli addetti alle ferrovie concesse all'industria privata, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.
Ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al personale un equo trattamento, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio sono considerati come dimissionari e quindi surrogati. Può però l'esercente, considerate le condizioni individuali e le speciali responsabilità, applicare invece un provvedimento disciplinare.
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