Testo unicoTitolo VCapo I

Art. 113

Personale. (Art. 14, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 30 nov 1980
Personale. (, legge 30 giugno 1906, n. 272). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. Il personale dev'essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-113

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Personale. (Art. 14, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 113 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo