Art. 113 · Personale. (Art. 14, legge 30 giugno 1906, n. 272).
Testo unicoTitolo VCapo I

Art. 113

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Personale. (Art. 14, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 30 nov 1980
Personale. (, legge 30 giugno 1906, n. 272). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. Il personale dev'essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal Governo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione dei presenti commi salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-113