Art. 4

In vigore dal 25 gen 1912
Al personale di direzione, di amministrazione e di sorveglianza si provvederà o con comandi temporanei da altri uffici o con nomine provvisorie da farsi secondo le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Credaro - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-11-06;1394#art-4

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Art. 4 Col quale viene istituito in Roma un convitto nazionale femminile. — Testo vigente | Portale Normativo