Art. 4
In vigore dal 25 gen 1912
Al personale di direzione, di amministrazione e di sorveglianza si provvederà o con comandi temporanei da altri uffici o con nomine provvisorie da farsi secondo le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Credaro - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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