Art. 3
In vigore dal 25 gen 1912
Nel Convitto nazionale femminile in Roma possono essere ammesse le giovanette che intendono frequentare gli istituti governativi di insegnamento in Roma. Le norme per l'ammissione saranno emanate dal ministero della pubblica istruzione; a parte le speciali disposizioni che da quelle saranno impartite riguardo al corredo, la retta individuale è per ciascuna convittrice stabilita nella somma di L.
600.
Il pagamento di detta somma darà diritto a rimanere in convitto per tutti i dieci mesi che durerà lo esperimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-11-06;1394#art-3