Art. 1

In vigore dal 15 ago 1912
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Riconosciuta la opportunità di istituire in Roma un convitto nazionale femminile; Ritenuto che la istituzione di tale convitto non possa, dopo l'approvazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, essere ulteriormente differita, atteso che solo, mediante quella, possa ottenersi per una parte notevole del paese, una agevole e sicura applicazione delle disposizioni riguardanti le norme contenute nell'art. 68 della legge stessa; Riconosciuta la convenienza di istituire per adesso il convitto stesso soltanto a titolo di esperimento per un periodo di dieci mesi, salvo a procedere in seguito e sulla base dei risultati ottenuti durante il primo anno scolastico alla costituzione definitiva di esso; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito in Roma, a titolo di esperimento per mesi dieci, a decorrere dal 1° dicembre 1911, un convitto nazionale femminile.

Note all'articolo

  • La L. 6 luglio 1912, n. 784 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' istituito in Roma un Convitto nazionale femminile, gia' fondato a titolo di esperimento col R. decreto 6 novembre 1911, n. 1394".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-11-06;1394#art-1

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