Regolamento›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 23 nov 1911
I consiglieri effettivi che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificare i motivi dell'assenza, decadono dall'ufficio.
Il ministro dell'interno dichiara la decadenza e promuove la surrogazione relativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-10-02;1163#art-r-6